Soggetti beneficiari:
Tutte le Società di Capitali, Società di persone, Imprese individuali.
Beni rivalutabili:
· i beni materiali ammortizzabili o meno (immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), anche completamente ammortizzati;
· i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati (diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere d’ingegno, concessioni, licenze, marchi, know how), anche completamente ammortizzati;
· le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile costituenti immobilizzazioni finanziarie.
I beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che
· Figurino nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
· Vengano rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari). Per i soggetti con periodo d’imposta non “solare” la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio 2021.
Il Decreto rimanda alla disciplina delle precedenti rivalutazioni dei beni di impresa prevista dalla Legge n. 342/2000, ma a differenza di molte delle precedenti versioni della medesima agevolazione, l’ambito oggettivo è esteso indistintamente a ciascun singolo bene d’impresa senza l’obbligo di rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Vantaggi:
I soggetti destinatari dell’agevolazione potranno scegliere:
· di effettuare la rivalutazione in commento solo ai fini civilistici/contabili con conseguente rafforzamento patrimoniale;
· di optare per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3%, sia per i beni ammortizzabili che non ammortizzabili.
In entrambi i casi, ai maggiori valori dei beni iscritti in bilancio corrisponderà l’iscrizione in Bilancio di un’apposita riserva di rivalutazione a patrimonio netto.
Per l’iscrizione a bilancio dell’importo rivalutato è opportuno che venga predisposta da un tecnico specializzato una perizia di stima del valore.